PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. Al testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) all'articolo 5 sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

      «9-bis. Il permesso di soggiorno non può essere concesso o rinnovato allo straniero che nei cinque anni precedenti la richiesta è stato condannato, senza il beneficio della sospensione condizionale della pena, per taluno dei reati di cui agli articoli 380 e 381 del codice di procedura penale.
      9-ter. Nei riguardi dello straniero titolare di permesso di soggiorno, condannato, senza il beneficio della sospensione condizionale della pena, per taluno dei reati di cui agli articoli 380 e 381 del codice di procedura penale, il permesso di soggiorno è revocato»;

          b) al comma 3 dell'articolo 9, il terzo periodo è soppresso;

          c) al comma 5 dell'articolo 12, le parole da: «è punito» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa di euro 5.160 per ogni straniero di cui ha favorito la permanenza nel territorio dello Stato. Quando il fatto è commesso in concorso da due o più persone, ovvero riguarda la permanenza di cinque o più persone, la pena è aumentata da un terzo alla metà».

Art. 2.

      1. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al primo comma dell'articolo 495, le parole: «con la reclusione fino a tre

 

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anni» sono sostituite dalle seguenti: «con la reclusione da uno a sei anni»;

          b) dopo l'articolo 495 è inserito il seguente:

      «Art. 495-bis. - (Fraudolenta alterazione, obliterazione o mutilazione delle creste papillari dei polpastrelli delle dita delle mani o di altre parti del corpo utili per consentire l'identificazione o l'accertamento di qualità personali proprie o di altri). - Chiunque, in modo fraudolento, altera, oblitera o, comunque, mutila, anche solo in parte, le creste papillari dei polpastrelli delle dita delle proprie o delle altrui mani o altre parti del proprio o dell'altrui corpo utili per consentire l'accertamento della propria o dell'altrui identità o dello stato o di altre qualità della propria o dell'altrui persona è punito con la reclusione da uno a sei anni»;

          c) all'articolo 496, le parole da: «è punito» fino alla fine dell'articolo sono sostituite dalle seguenti: «è punito con la reclusione fino a due anni».

Art. 3.

      1. Al codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al comma 2 dell'articolo 66 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «ovvero quando la stessa, in modo fraudolento, ha impedito la propria identificazione»;

          b) al comma 4 dell'articolo 349, la parola: «ventiquattro» è sostituita dalla seguente: «quarantotto»;

          c) al comma 2 dell'articolo 381, dopo la lettera m-bis) sono aggiunte le seguenti:

          «m-ter) falsa attestazione o dichiarazione sull'identità o su qualità personali proprie o di altri prevista dall'articolo 495 del codice penale;

          m-quater) fraudolenta alterazione o mutilazione delle creste papillari dei polpastrelli

 

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delle dita delle mani o di altre parti del corpo utili per consentire l'identificazione o l'accertamento di qualità personali proprie o di altri prevista dall'articolo 495-bis del codice penale»;

          d) dopo il comma 6 dell'articolo 449 è aggiunto il seguente:

          «6-bis. Le disposizioni previste dal comma 6 non si applicano qualora il reato per cui è richiesto il giudizio direttissimo risulti connesso con taluno dei reati di cui agli articoli 495 e 495-bis del codice penale. Se la riunione è indispensabile prevale in ogni caso il rito direttissimo».